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Noleggio veicolo: il  trasferimento dell’autorizzazione blocca una nuova licenza per 5 anni

L’art.9, comma 3, della legge n. 21 del 1992 stabilisce che “3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”

Per il TAR Lazio, sezione II, sentenza n. 9955/2010 il divieto ad ottenere un’altra autorizzazione o licenza perdura nei cinque anni che decorrono dal trasferimento  solo se la nuova autorizzazione/ licenza si ottenga per trasferimento, mentre non è ammesso più partecipare a concorso per avere una nuova licenza.

Si tratta di una sentenza che inverte la più generale convinzione che attesi cinque anni dal trasferimento, l’interessato possa ottenere una licenza/autorizzazione anche per concorso pubblico.

Chi scrive ritiene che 5 anni di attesa sia un lasso di tempo sufficiente per evitare ipotizzabili fenomeni speculativi e distorsivi in un settore peraltro particolarmente delicato quale quello del trasporto pubblico e, proprio per tale ragione, la sentenza sembra essere limitativa della libera iniziativa economica. Questa problematica dovrebbe essere esplicitata e risolta nel regolamento comunale e nell’eventuale bando di concorso.


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