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Spettacoli viaggianti: Anci chiede una proroga

L’Anci, con una nota del 4 novembre 2010, a due mesi dalla scadenza dell’ultimo termine accordato per la registrazione delle attrazioni esistenti dello spettacolo viaggiante, chiede al Ministero dell’Interno di trovare soluzioni che aiutino i Comuni che versano in gravi difficoltà ad assolvere i compiti amministrativi richiesti per attuare la registrazione, con il rischio che, decorso il termine, numerose attività dello spettacolo viaggiante siano impossibilitate ad esercitare.
Per tali motivi, al Ministero è stato chiesto sia di valutare la possibilità di prevedere una proroga del termine in scadenza al fine di portare a compimento i procedimenti già istruiti sia di individuare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo delle piccole attrazioni della Sezione I dell’elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, come già ipotizzato dallo stesso Ministero nella circolare n. 17082/114 del 1° dicembre 2009.
Al fine di concludere i procedimenti di registrazione avviati con le domande già presentate, e di consentire agli organismi comunali o prefettizi di attuare in tempi brevi la verifica delle attrazioni, l’Anci propone di effettuare la registrazione e l’assegnazione del codice identificativo, senza necessità di effettuare il sopralluogo della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo:
– per le “piccole” attrazioni con operatore, quali le rotonde a premio ed i tiri, sulla base dell’istanza già presentata, a condizione che la stessa sia corredata dalla documentazione di cui all’art. 5 comma 1 del DM 18 maggio 2007;
– per le “piccole” attrazioni a gettone e moneta con funzionamento automatico sulla base dell’istanza già presentata, a condizione che la stessa sia corredata da una scheda tecnica da parte di un professionista abilitato, con indicazione della storia dell’attrazione, fotografie e descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali e di quelle dell’impianto elettrico e collaudo.
Sempre al fine di ridurre il carico di lavoro cui gli organismi comunali o prefettizi non riusciranno ad assolvere nei termini fino ad oggi concessi, propone anche di eliminare dall’obbligo della registrazione quelle attrazioni incluse nella Sezione III, IV e VI, del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, in quanto attività dotate di modeste attrezzature, installate ogni volta modificando la configurazione a seconda della disponibilità di spazi, ovvero, come nel caso dello “spettacolo di strada” completamente prive di attrezzature, tenuto conto che trattasi di attività che sono comunque verificate più volte l’anno dalla Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo.


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