MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Gratta e vinci: alcuni comuni “non ci stanno"

Per doverosa informazione, si segnala che alcuni comuni stanno negando, con le motivazioni che si riportano in una lettera fax simile, il rilascio della licenza di cui all’art.86 del TULPS ai commercianti che ne richiedono il rilascio per la vendita dei “gratti e vinci” come imposto da AAMS. Chi scrive è del parere che ogni comune è libero di negare il rilascio di detta licenza al commerciante che ne richiede il rilascio, assumendosi i rischi di tale decisione ma, senza entrare volutamente nel merito del provvedimento dell’AAMS che ormai, da anni, è per scelta del nostro legislatore l’unica competente a regolare “il comparto del gioco pubblico in Italia attraverso una verifica costante dell’operato dei concessionari e una mirata azione di contrasto all’irregolarità”, ritengo più prudente attendere il parere del Ministero dell’interno.

OGGETTO: Comunicazione di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea “Gratta e Vinci” – Comunicazione di incompetenza al ricevimento e conseguente archiviazione.

In riferimento alla comunicazione pervenuta la protocollo generale del Comune in data __________ sotto il n. _____, con oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 4, lettera v, del contratto sottoscritto con Lotterie nazionali S.r.l. per la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea Gratta e Vinci”, si comunica che questo Comune non ha alcuna competenza in materia di “lotterie nazionali ad estrazione istantanea”, disciplinate dal D.M. 12/02/1991, n. 183, recante “Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea”.

Conseguentemente, la comunicazione stessa non è idonea a produrre effetti giuridici e verrà trasmessa agli atti d’archivio.

Ad ogni buon fine, poiché nella comunicazione di che trattasi, viene fatto espresso richiamo all’art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, preme sottolineare quanto segue.
L’art. 19, comma 1, numero 8), del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, attribuisce ai comuni le funzioni di polizia amministrativa di cui al sopraindicato T.U.L.P.S. ed, in particolare, la licenza per “… sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti…, di cui all’art. 86”. Il succitato art. 86 prevede, al comma 1, che non possono esercitarsi, senza licenza, tra l’altro, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti.
Il comma 3 dello stesso articolo, dispone che la licenza è altresì necessaria per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, “c) … in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 …”. Più precisamente si tratta degli “apparecchi e congegni per il gioco lecito”.
Come emerge chiaramente dalle disposizioni legislative sopra richiamate, le funzioni amministrative attribuite ai comuni, riguardano esclusivamente il “gioco lecito”, restando di esclusiva competenza dello Stato la materia delle “lotterie nazionali ad estrazione istantanea”, di cui al succitato D.M. 12/02/1991, n. 183 e del “gioco d’azzardo”, categoria nella quale rientra a pieno titolo il cosiddetto “Gratta e Vinci” chiamato anche “lotteria istantanea”, gestito dalla società “LOTTERIE NAZIONALI S.R.L.” per conto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in quanto trattasi di una tipologia di gioco che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro.
Si ritiene opportuno evidenziare, a tale proposito, che l’art. 110 dello stesso T.U.L.P.S., prevede l’obbligo dell’esposizione della “Tabella dei giochi proibiti”, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall’autorità competente al rilascio della licenza, negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco, compresi quelli di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., nella quale è espressamente indicato il divieto di praticare, in primo luogo, i “giochi d’azzardo”. Tale disposizione conferma ulteriormente l’inapplicabilità del regime autorizzatorio di cui al più volte richiamato art. 86 del T.U.L.P.S., di competenza comunale, alla tipologia di gioco in argomento.


https://www.ufficiocommercio.it