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Le ultime circolari del Ministero dello Sviluppo economico

Sono state messe on line sul sito del Ministero dello sviluppo economico le risoluzioni emesse nel periodo dal 4 marzo al 6 agosto di quest’anno, anche se quelle dal 4 marzo al 6 giugno erano già state pubblicate.

Interessanti i pareri sui requisiti professionali, emanati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 attuativo della Direttiva servizi. Con il primo parere, il n.77536 del 23 giugno, il MISE affronta il problema dei requisiti professionali necessari per svolgere l’attività di piadineria ambulante e ritiene che, l’essere stato riconosciuto idoneo all’esercizio della somministrazione da parte della Camera di commercio ed essere stato iscritto al Rec, è un requisito valido; così pure l’aver conseguito il diploma di perito agrario può considerarsi requisito professionale valido perché, come si legge nel parere n. 86656 viene considerata nel corso di studio “la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell’amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che di commercializzazione dei prodotti”. Nessun limite viene riconosciuto alla validità territoriale del corso frequentato, ma autorizzato dalla regione, è quanto il Ministero precisa nel parere 93653 del 20 luglio. Sempre in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione, il diploma triennale di qualifica “addetti alla segreteria d’azienda” può essere considerato valido se nel percorso formativo è inclusa la materia “merceologia” e il diploma è valido anche se è stato conseguito nel 1975. E’ requisito professionale valido anche la laurea in economia con indirizzo “gestione aziendale” perché sono considerate, come si legge nel parere n.94953, le materie oggetto del corso di studio. Con riferimento al pa rere n. 95001, sempre in tema di requisiti professionali per l’esercizio di un’attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione, questi devono essere posseduti con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda al comune mentre, nel caso di attività sottoposta a Dia, i requisiti devono essere stati acquisiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della dichiarazione (ora Scia). Nel primo caso, infatti, il requisito professionale è presupposto per la presentazione dell’istanza, nel secondo caso è requisito per l’avvio dell’attività.

Con il parere n. 94947 del 22 luglio il MISE entra nel merito dei requisiti morali con riferimento alle infrazioni in materia di gioco mentre, il parere n. 94976 fa riferimento al caso specifico riguardante la vendita tramite distributori automatici inseriti in un vano (4×3) aperto presso una stazione di distribuzione di carburanti. In questo caso il Ministero ritiene che, stante le caratteristiche del vano, che occupa tre pareti perimetrali, non può configurarsi come un locale di vendita al quale applicare le disposizioni dell’art. 17, comma 4 del d.lgs. n. 114/98.L’ultimo parere, il n. 94983, riguarda il trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico di un comune, il MISE ribadisce che il trasferimento nell’ambito della stessa zona sia soggetto a Dia (ora Scia), mentre il trasferimento nell’ambito d ella stessa zona subordinata a programmazione debba essere assoggettato ad autorizzazione. Questa è anche l’interpretazione data nella Circolare n. 3635 del 6 maggio 2010, al punto 3.3.dove si dice che “l’utilizzo della DIA differita non è ammissibile… anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate”.

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010 n. 104291
Quesito – Articolo 3, comma 1, lettera f- bis del decreto legge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006. Consumo immediato di prodotti di gastronomia presso esercizi di vicinato.

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 94947
Art. 110 comma 9 lett. c) e d) del Tulps. D.lgs. 26/3/2010, n. 59 art. 71 – Requisiti morali per l’accesso al commercio

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 94953
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Chiarimenti

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 94958
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimetare e per la somministrazione di alimenti e bevande

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 94976
Articolo 17 comma quarto, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 applicabilità a caso di fatrtispecie – Quesito

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 94983
Richieste delucidazioni in merito al trasferimento di sede attività di un bar nel centro storico

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 95001
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito interpretazione articolo 71

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/7/2010 n. 95101
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Apertura di esercizio di ristorante-bar da parte di associato in partecipazione ex art. 2549 e seguenti del c.c. – Richiesta parere

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 20/7/2010 n. 93653
Quesiti in materia di requisiti professionali per l’avvio di attività nel settore alimentare

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 8/7/2010 n. 86656
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesiti esercizi di vicinato e requisiti professionali – interpretazioni articoli 65 e 71, comma 6

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 23/6/2010 n. 77536
Quesiti in materia di requisiti professionali per attività itinerante di somministrazione alimenti e bevande


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