MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Vendita di alcolici

La legge n. 120/2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” ha introdotto disposizioni per contrastare il consumo dell’alcol per motivi di sicurezza. Successivamente il Ministero dell’Interno con la circolare dello scorso 12 agosto, ha esaminato queste novità contenute al punto 37 “Interventi in materia di somministrazione e vendita di alcolici”.
Significative le modifiche apportate, innanzitutto sugli orari di vendita alcolici e superalcolici, che deve cessare dopo le 3 e non riprendere fino alle 6, esclusi i giorni di Capodanno e Ferragosto. I locali aperti dopo la mezzanotte devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico. Per i locali dove la somministrazione non è associata ad attività d’intrattenimento e svago, queste disposizioni entreranno in vigore dal 13 novembre 2010. Pesanti sanzioni sono previste per i trasgressori con la possibilità di sospensione dell’autorizzazione nel caso di recidiva nel biennio.
E’ stato rimodulato anche il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici in autostrada che ora è vietato dalle ore 2 alle 6, mentre la vendita per asporto di superalcolici è vietata fin dalle ore 22.


https://www.ufficiocommercio.it