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Mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione n. 5975 del 26 agosto scorso ha affermato che gli “esercizi di trattenimento” risultano avere una diversa classificazione rispetto a quelli “turistici” quindi l’attività di sala da ballo svolta da una discoteca rientra nella categoria del terziario e, in particolare, in quella di prestazione di servizi regolata dall’art. 68, comma 1 del T.U. della normativa urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano. Va inoltre rilevato che “la qualificazione delle strutture destinate ad “ attività turistica”, al di fuori di quelle chiaramente individuabili in via oggettiva, come i richiamati impianti recettivi (ossia, gli alberghi), non può certo fondarsi sull’asserita vocazione turistica della città, non essendo dimostrato ed essendo, comunque, di difficile dimostrazione che una discoteca possa definirsi come attività turistica e non di servizio in favore dei residenti, come avviene per le sale cinematografiche o per i teatri”.


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