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Veneto: è legittimo il divieto dell'itinerante nei centri storici con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti

La Corte Costituzionale con sentenza n. 247/2010 ha stabilito non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-bis, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10 (Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche), introdotto dall’art. 16 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 7 nella parte in cui dispone “È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti”.


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