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Alcool: divieto di vendita e somministrazione ai minori di anni 18

Il Senato della Repubblica, in data 6 maggio 2010, ha approvato con modificazioni il disegno di legge n. 1720 che contiene le modifiche al codice della strada e che assorbe anche il disegno di legge n. 1444 che prevede la modifica all’art.689 del codice penale. Ad approvazione definitiva sarà vigente il divieto non solo di somministrazione ma anche di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Attualmente l’art.689 del codice penale vieta la somministrazione ai minori di anni 16. Il disegno di legge passa ora all’altro ramo del parlamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 1444

D’iniziativa dei senatori
D’Ambrosio Lettieri ed altri

Art. 1. (Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18)

1. Il primo comma dell’articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque vende per asporto e somministra bevande alcooliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno».
2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l’indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell’articolo 689 del codice penale.


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