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Commercializzazione di prodotti tessili

La legge 8 aprile 2010, n. 55, recante “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri” che istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. Per la piena applicazione di questa nuova disciplina, è prevista l’emanazione di due regolamenti: – un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che deve stabilire le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», nonchè le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli; – un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della Salute, recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente. Le violazioni sono punite dall’art.3 della legge con sanzioni amministrative pecuniarie e con la sanzione accessoria della confisca della merce; nel caso però di violazioni commesse “reiteratamente” si applica la pena della reclusione da uno a tre anni, ovvero della reclusione da tre a sette anni, se le violazioni sono commesse attraverso attività organizzate.


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