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Distributori automatici su area demaniale in concessione: disciplina commercio aree private

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2214 del 20 aprile 2010, boccia un provvedimento del Comune di Rimini che ordinava la cessazione dell’attività di vendita di merci mediante distributori automatici nell’ambito di stabilimenti balneari.
La sentenza, tardiva per le norme esaminate (L. 426/71 e L. 112/1991 entrambe abrogate dal D.lgs. n.114/98), contiene un’interessante valutazione sulla disciplina da applicare per l’installazione di distributori automatici per la vendita di merci collocati su aree demaniali date in concessione.
Per il Consiglio di Stato il regime dell’autorizzazione al commercio di cui alla legge n. 112/1991 (oggi leggasi titolo X del D.lgs 114/1998) si applica alle sole aree destinate ad uso pubblico e tra queste rientra quella parte di demanio marittimo che conserva integralmente la destinazione ad uso pubblico in quanto totalmente libera.
Nel caso di specie, i distributori automatici erano collocati all’interno delle cabine di servizio degli stabilimenti balneari, all’interno, quindi, di un manufatto non demaniale, situato nel complesso dello stabilimento privato, anche se su terreno demaniale dato in concessione.
Viene, quindi, a mancare il presupposto dell’area pubblica, necessario per l’applicazione della legge n. 112/91 e si rientra, invece, nella distribuzione al pubblico di merci svolta in aree private a mezzo di apparecchi automatici, assoggettata al diverso regime di cui all’art. 35 della legge n. 426/71 e all’art. 54 del d.m. n. 375/88 e, di conseguenza, all’art. 19 della legge n. 241/90 (oggi art. 67 del D.lgs. n. 59/2010 e art. 18 del d.lgs n.114/1998).


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