Superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi

1. Procedimento amministrativo – progetto per la realizzazione di un parco eolico – valutazione di impatto ambientale – conferenza di servizi – verbale – motivazione
2. Procedimento amministrativo – progetto per la realizzazione di un parco eolico – valutazione di impatto ambientale – conferenza di servizi – decisione – criterio decisionale delle “posizioni prevalenti” – posizioni prevalenti contrarie – dissenso espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-artistico – rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri – possibilità – va esclusa

 TAR MARCHE, SEZ. I – Sentenza 9 gennaio 2014, n. 31

1. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale si sostanzia in un confronto comparato tra il sacrificio ambientale imposto dal progetto e l’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto delle alternative praticabili, fino alla c.d. “opzione zero”. Il modello procedimentale di Via vigente nel nostro ordinamento impone all’autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell’opera da un lato e, dall’altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente da essa rivenienti, tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel procedimento. Nel caso di cui si controverte, il verbale della conferenza di servizi, in uno agli atti dell’istruttoria procedimentale ivi richiamati, rende sufficiente contezza dei profili critici afferenti l’impatto ambientale del parco eolico individuato nel progetto presentato, né può ritenersi che sia stata pretermessa la procedura decisionale prevista dall’art. 25 del codice dell’ambiente.

2. Il criterio dell’assunzione di una decisione in sede di conferenza di servizi è oggi, per effetto della novella introdotta dalla legge 15/2005 e del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, insito nella ponderazione delle posizioni prevalenti emerse dal confronto degli interessi pubblici coinvolti. La scelta legislativa del criterio decisionale delle “posizioni prevalenti” si è fondata sull’esigenza di risolvere alcune criticità determinate dalla rigida applicazione del previgente principio della decisione a maggioranza, il cui automatismo non consentiva di distinguere le posizioni espresse dalle amministrazioni chiamate a partecipare ad una conferenza di servizi, in relazione alla rilevanza dell’interesse pubblico di cui ciascuna di esse è portatrice, sia sotto il profilo del rango costituzionale dell’interesse, sia sotto il profilo del grado di coinvolgimento dello stesso nella vicenda amministrativa concreta. Altresì, il principio della decisione a maggioranza era stato dettato dal legislatore della legge 340/2000 in sostituzione della regola dell’unanimità, per l’impropria attribuzione che ne conseguiva di un potere di veto all’amministrazione dissenziente. La medesima ratio legis ha ispirato la disciplina del superamento del dissenso espresso in seno alla conferenza di servizi, anche laddove il dissenso sia stato manifestato da un’amministrazione preposta alla tutela di “interessi sensibili”, quali la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela della salute e della pubblica incolumità. Il principio dell’insussistenza di alcun potere di veto, nemmeno in capo alle autorità preposte alla tutela di “interessi sensibili”, costituisce il fondamento della disciplina di cui all’art. 14-quater della legge 241/1990, in base alla quale il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità dev’essere motivato, pertinente e costruttivo e non può, comunque, risolversi in un elemento di per sé ostativo all’assunzione di una decisione favorevole. Il menzionato art. 14-quater contempla la procedura apprestata dall’ordinamento per il superamento del dissenso espresso da un’amministrazione preposta al perseguimento di “interessi sensibili”, mediante la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Presupposto della rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è che in seno alla conferenza di servizi siano state espresse posizioni prevalenti in senso favorevole alla realizzazione di un determinato intervento, rispetto alle quali la posizione di una delle autorità preposte alla tutela di interessi sensibili sia in contrasto. Per converso, laddove le posizioni prevalenti formatesi in seno alla conferenza di servizi siano motivatamente ostative alla realizzazione dell’impianto, il parere negativo espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-artistico non configura il presupposto della rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, non sussistendo un contrasto di posizioni suscettibile, in considerazione del dissenso “qualificato”, di determinare un blocco decisionale, la cui soluzione debba essere demandata al Consiglio dei Ministri previa intesa con la regione o le regioni interessate, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, ovvero, in mancanza di intesa, nell’esercizio dei poteri sostitutivi. Diversamente opinando, ovverosia a voler ritenere sussistenti i presupposti della rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri anche in fattispecie in cui le posizioni prevalenti emerse in conferenza di servizi siano ostative alla realizzazione dell’impianto, verrebbero ad essere irrimediabilmente frustrate le esigenze di semplificazione procedimentale sottese al modulo della conferenza di servizi, considerato che verrebbe ad aggiungersi una sequenza procedimentale non necessaria alla conclusione del procedimento in coerenza con le posizioni prevalenti conformi al dissenso “qualificato”, espresse dalle amministrazioni coinvolte e ponderate dall’amministrazione procedente. Pertanto, laddove l’amministrazione procedente non intenda addivenire al superamento del dissenso espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-culturale, in ragione delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza di servizi, conformi a tale dissenso “qualificato”, non sussistono i presupposti per la rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Nel caso di specie, dal’impugnato verbale della conferenza di servizi si evince che in seno alla conferenza di servizi siano emerse posizioni prevalenti in senso non favorevole alla realizzazione del parco eolico, rispetto alle quali le valutazioni espresse dall’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-artistico non potevano ritenersi divergenti. Per tali ragioni, non sussistendo una valutazione dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico-artistico di segno divergente rispetto alle posizioni prevalenti emerse nella conferenza di servizi, non era configurabile un blocco decisionale suscettibile di determinare la rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’invocato art. 14-quater della legge 241/1990.

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