Tar Campania: illegittima la fissazione di distanze minime per l’apertura di una nuova edicola

Con la sentenza n. 6041 del 20 giugno scorso, il Tar Campania, sezione terza, ha accolto un ricorso presentato da un imprenditore che si era visto negare la possibilità di aprire una nuova edicola per il mancato rispetto delle distanze minime previste dal Comune di Napoli.
I giudici amministrativi, anche alla luce di una certa giurisprudenza, ritengono che la fissazione di distanza minime, costituisce un’indebita restrizione della concorrenza in violazione da quanto sancito nel Trattato che istituisce la Comunità europea,e pertanto si impone un intervento legislativo volto ad adeguare la normativa regionale all’ordinamento comunitario.

>> TAR Campania sez.III 20/6/2008 n. 6041
Rivendita di quodtidiani e periodici – distanze minime – costituisce un’indebita restrizione della concorrenza

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