Tar Lombardia, nessun limite alle sale giochi: manca la legge che lo consente

E’ quanto si evince dall’ordinanza del Tar Milano, sezione prima, n. 998/2012, del 12 luglio scorso, con la quale i giudici annullano, previa sospensione dell’efficacia, il regolamento comunale per l’istallazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago, approvato a marzo dal Comune di Pioltello.

Il suddetto Regolamento, impugnato da una società che opera nel comparto del gioco, prevede limiti all’apertura di nuove sale giochi.

Il Tribunale, sul punto, fa presente l’indefettibile presupposto secondo cui, affinché una Pubblica Amministrazione sia legittimata ad esercitare il proprio potere è necessario sussista a monte una puntuale norma di rango primario che indichi quali poteri sono ad essa attribuiti, e secondo quali modalità essi vanno esercitati, nel rispetto del noto principio di legalità.

A fronte di tale assunto, i giudici del Tar si pronunciano in favore della società ricorrente, specificando quanto segue: “quantunque in tema di regolamentazione dell’attività delle sale da gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela dei “soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale” e ciò per “prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo” – citando la sentenza n. 300/2011, della Corte Costituzionale – appare dubbia la sussistenza della competenza delle Amministrazioni comunali ad adottare…appositi regolamenti recanti previsioni di carattere limitativo all’insediamento delle viste attività, in difetto di una puntuale base normativa.

Ebbene, per tale ragione la Provincia autonoma di Bolzano si è munita di una propria legge con cui disciplinare i limiti da apporre all’apertura di nuove sale giochi.

Giova, a questo punto, ricordare brevemente quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella succitata sentenza n. 300/2011.

I giudici della Consulta si pronunciarono, in quell’occasione, sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, degli articoli 1 e 2 della Legge della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, riguardanti “Disposizioni in materia di gioco lecito”.

Sul punto, la Corte evidenziava la legittimità della legge provinciale, avuto riguardo al fatto che l’ambito su cui essa incide esula dal quel contesto normativo, in materia di gioco, riconducibile alla competenza legislativa statale.

Lo Stato, semmai, ha competenza circa la materia di “ordine pubblico e sicurezza” e, più specificamente, sulla “prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico”, inteso quest’ultimo, come “il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale”.

La legge provinciale, invece, si riferisce a situazioni che non necessariamente implicano il concreto pericolo di un illecito penale o di una turbativa dell’ordine pubblico, bensì, piuttosto, alle ripercussioni sociali che possono avere le sale giochi sulle fasce più deboli dei consumatori.

Essa dispone, in particolare, distanze minime tra le sale giochi e i luoghi sensibili, come le scuole, i centri ricreativi giovanili o, ancora, le strutture socio assistenziali.

E’ per tale ragione che la Corte ne ha dichiarato la legittimità costituzionale.

Invero, mancando a livello nazionale una disposizione corrispondente e altrettanto chiara che consenta alle Amministrazioni comunali di disporre limitazioni all’apertura di nuove sale giochi, si desume, come opportunamente rilevato dal Tar Milano, l’impossibilità per il Comune di emettere un regolamento che predisponga limiti alcuni.

Niente “paletti”, dunque, sulle famigerate sale giochi.

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