Vendita di tabacchi – Presupposti per il rilascio del patentino

15 Febbraio 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
In sede di rilascio del patentino per la vendita di tabacchi, la valutazione dell’Amministrazione competente non si esaurisce nel mero riscontro della sussistenza di requisiti specifici dovendo, con ampio margine di apprezzamento, verificare l’adeguatezza della rete distributiva dei tabacchi lavorati nell’area di rilevanza; in particolare, la redditività dell’impresa richiedente si misura sui ricavi dell’esercizio, che denotano la rilevanza delle vendite e delle entrate e, di riflesso, la potenzialità dell’offerta al pubblico anche di ulteriori prodotti (in specie, dei tabacchi).

 

Data la premessa il Tar ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di rilascio del patentino per la vendita dei tabacchi perché l’Amministrazione abbia correttamente esaminato:

 

a) l’insufficiente frequentazione del locale che (nonostante l’orario di apertura e le sue caratteristiche) non offre una particolare “attrattiva” per il potenziamento della rete di vendita, in considerazione della sufficienza della rete distributiva di tabacchi, in un contesto periferico, in cui è possibile approvvigionarsi di tabacchi da più punti di vendita e con spostamenti veloci (poiché effettuati in autovettura), in particolare allontanandosi dal locale della ricorrente di poche centinaia di metri, fino al patentino già esistente;

b) l’incidenza della redditività del locale, ai fini della concessione del patentino, pervenendo a conclusioni che mostrano con chiarezza l’insussistenza del requisito per far luogo ad un ampliamento della rete di vendita.

 

Su questo piano, l’ampliamento della vendita ai generi di monopolio è correlata alla redditività del locale al fine di garantire un incremento delle entrate fiscali, con la riscossione di maggiori accise (calcolate sulla quantità di prodotti messi in vendita), che non è presumibile possa essere conseguita da un esercizio con bassa redditività.

 

>> VEDI LA SENTENZA

 

PER APPROFONDIRE

 

DM 21 febbraio 2013, n. 38art. 7

Consiglio di stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2761