Veneto: Vendita di farmaci da banco

25 Febbraio 2010
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La Regione Veneto con la deliberazione n. 4252 del 29 dicembre 2009 detta delle linee – guida per la vendita dei farmaci da banco e di automedicazione in esercizi commerciali diversi dalle farmacie. Sull’attività di vendita di questo tipo di medicinali, questo deve avvenire all’interno di locale dedicato che può essere denominato “parafarmacia”con superficie di vendita idonea e separata dal resto dell’esercizio commerciale.
Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi a oggetto farmaci. Per quanto riguarda il personale, la novità sta nel fatto che il camice bianco deve essere indossato solo dal farmacista che avrà anche il distintivo professionale, mentre gli altri addetti alla vendita dovranno avere camici di cole diverso.
Per quanto riguarda la farmacovigilanza, la parafarmacia deve essere dotata di un fax e di un indirizzo e-mail, dove poter ricevere gli avvisi relativi a farmaci scaduti, sequestrati, non idonei o ritenuti pericolosi dall’agenzia italiana del farmaco e dal Ministero della salute.