VLT:  alcuni chiarimento del Ministero dell’Interno

24 Agosto 2010
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Il Ministero dell’interno, con circolare 557/PAS.7801.12001(1) del 23 giugno 2010 ha fornito alcuni chiarimenti per il rilascio della licenza di cui all’art.88 del TULPS al fine di poter installare negli esercizi pubblici le VLT (Video Lottery terminal) che altro non sono che gli apparecchi per il gioco lecito contemplati dall’art.110, comma 6 lettera b) del TULPS.

Il Ministero in sintesi:

  •  la licenza di cui all’art.88 del TULPS per poter installare le VLT è una licenza che deve essere rilasciata espressamente, secondo il disposto dell’art.194 del regolamento d’esecuzione del TULPS, e che quindi non può essere  rilasciata con meccanismi impliciti come ad esempio, per il disposto dell’art.86, comma 3, del TULPS, per l’installazione  negli esercizi pubblici e nelle sale scommesse degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 lettera a) e comma 7, del TULPS;
  • è inoltre una licenza distinta ed autonoma rispetto a quella rilasciata, sempre ai sensi dell’art.88 del TULPS, per l’attività di scommesse: quella rilasciata per le scommesse non abilita all’installazione delle VLT e viceversa;
  • la licenza rilasciata ai sensi dell’art.88 del TULPS per esercizio dell’attività di sala Bingo o di sala scommesse è propedeutica al rilascio della licenza per installare le VLT;
  • anche il rapporto contrattuale tra titolare dell’E.P. e concessionario per la gestione delle VLT e un atto propedeutico al rilascio della licenza per installare le VLT;
  • il Questore ha piena facoltà di imporre prescrizioni ai sensi dell’art.9 del TULPS  per scoraggiare reati quali rapina, furto, tenuto conto delle ingenti somme di denaro che le sale andranno a trattare;

gli orari di apertura di queste attività devono essere determinati dal sindaco ai sensi dell’art.50 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.