VTL  – Caratteristiche dei locali dedicati

24 Settembre 2010
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Sul sito www.Jamma.it è stato pubblicato il testo della circolare dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato che chiarisce la tipologia di locali nei quali è possibile installare le VLT (apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.. Di questa circolare però non vi è alcuna traccia sul sito ufficiale dell’AAMS.

Oggetto: caratteristiche degli “ambienti dedicati”, di cui alle lettere e) ed f),articolo 9, del Decreto direttoriale 22/01/2010.

In relazione ai numerosi quesiti posti in merito alle caratteristiche degli ambienti dedicati tipizzati dall’articolo 9, del Decreto direttoriale 22/01/2010, si precisa quanto segue. La volontà del Legislatore – come si evince dal punto 2), della lettera l), del comma 1. Dell’articolo 12, del D.L.39/2009 – è “che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico”.
Coerentemente con la predetta statuizione, l’articolo 9, lettera a) b) c) d) ed e), del decreto Direttoriale 22/01/2010 ha indicato quali luoghi di possibile installazione degli apparecchi VLT gli esercizi già tipizzati dall’ordinamento giuridico come esercizi ove si svolgono attività di gioco pubblico (sale bingo, agenzie per l’esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco9; in via ulteriore, alla lettera f), dell’articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010, è stata introdotta normativamente una nuova tipologia di sale pubbliche da gioco (esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.) in cui, ai fini dell’installazione degli apparecchi con vincita in denaro, non debba essere osservato il criterio della diversificazione dell’offerta di gioco, prevista dal secondo periodo del comma 3, dell’articolo 2, del Decreto Direttoriale 18/01/2007 (“il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita”). Pertanto, ai sensi della lettera f), dell’articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010, potranno essere autorizzate, all’installazione di apparecchi VLT, sale da gioco, in cui siano presenti esclusivamente apparecchi del tipo Newslot e VLT.
L’elenco di cui sopra costituisce un numerus clausus di esercizi in cui possano essere installati apparecchi VLT e comporta l’esclusione di tale possibilità per tutte le altre diverse tipologie di esercizi pubblici, tra cui, in particolare, i Bar.
Un locale che sia attiguo ad altro locale in cui sia svolta autonoma attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è qualificabile come “ambiente dedicato”, di cui alle lettere e) o f), articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010, solo nel senso in cui si intende offrire gioco mediante apparecchi VLT sia dotato di ingresso indipendente senza alcun varco di passaggio che lo renda comunicante con il locale adibito a Bar. Un locale all’interno del quale sia svolta attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è qualificabile come “ambiente dedicato”, di cui alle lettere e) o f), art.9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010, solo nel caso in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia autorizzata, non già come attività autonoma, bensì come attività meramente accessoria e servente rispetto all’attività di offerta di gioco pubblico. In tal caso, l’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello al locale dove si svolge l’offerta di gioco e l’area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale stesso.
Negli esercizi come ambienti dedicati, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Direttoriale 22/01/2010, l’offerta di gioco mediante apparecchi VLT può essere associata all’offerta di qualsiasi altra tipologia di gioco mediante apparecchi VLT può essere associata all’offerta di qualsiasi altra tipologia di gioco pubblico già autorizzata; tuttavia, qualora vi sia offerta di gioco fruibile anche da parte dei minori, tale attività deve svolgersi in un’area separata secondo modalità che rendano possibile impedire l’ingresso e la permanenza ai minori nell’area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la separazione deve avvenire attraverso la creazione di specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d’ingresso, ai fini dell’effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori. Ai fini del contingentamento degli apparecchi VLT, è esclusa dalla superficie del locale, alla quale parametrare il numero degli apparecchi VLT installabili, l’area del locale non destinata all’offerta di gioco (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi…); inoltre, per gli esercizi in cui siano offerti giochi fruibili da parte dei minori, si terrà conto esclusivamente dell’area del locale diversa da quella in cui siano presenti tali giochi. Nell’ipotesi in cui il locale adibito ad ospitare gli apparecchi VLT, consti di due o più stanze separate, la superficie alla quale parametrare il numero degli apparecchi VLT, installabili è quella risultante dalla sommatoria delle aree di ciascuna stanza.
Restano salve le norme contenute nel Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 e nel Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, in quanto compatibili con il Decreto Direttoriale 2010. In particolare, le diposizioni di cui al Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, che stabiliscono il numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110, commi 6, del TULPS ed il principio di diversificazione dell’offerta di gioco, in relazione alle sale pubbliche da gioco, sono da intendersi applicabili solo con riferimento agli apparecchi Newslot.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore precisazione e chiarimento.
IL DIRETTORE