di L. Boiero “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032 ” (art. 516 c.p.) “La c... [continua a leggere]
L’articolo 40 della finanziaria 2008 (legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23) ha sostituito l’articolo 6 della L.P. n. 9/2000, abrogandone sostanzialmente i commi 1 e 2 che costituivano il fondamento della deliberazion... [continua a leggere]