COMMERCIO DI PRODOTTI PERICOLOSI
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 112, comma 2, d.l.gs. n. 206/2005 l’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso comprenda non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata.
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