La risoluzione precisa che alla vendita degli shoppers ultraleggeri commercializzati ai sensi dell’articolo 226 ter, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 negli esercizi di vendita non si applica la disciplina sul sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001.
Shoppers ultraleggeri
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