L’AGCM ritiene che l’articolo 29 del disegno di legge, contemplando dei limiti all’esercizio di attività economiche e introducendo giornate di chiusura obbligatorie per gli esercizi commerciali, sia in contrasto con i principi di liberalizzazione sanciti in materia e conclude affermando che la reintroduzione di vincoli in materia di giornate di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali rappresenta un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali voluto dalla disciplina sia nazionale che comunitaria.
Regione Sicilia – Obbligo di chiusura attività commerciali per cinque giorni l’anno
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione 11/5/2018 esprime il proprio parere in merito alle disposizioni dell’art. 29, comma 2, del disegno di legge n. 231/A recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” che introduce limiti alla libertà di apertura degli esercizi commerciali.
Leggi anche
Occupazione suolo pubblico: il Consiglio di Stato esclude SCIA e silenzio-assenso
Consiglio di Stato sez. V 10 aprile 2026, n. 2874
23/04/26
Il caso: dehors nel centro storico: autorizzazione permanente o temporanea?
Regole operative per Comuni e polizia locale
22/04/26
Devono avere destinazione d’uso commerciale i locali deposito per l’e commerce
a cura della Redazione
23/03/26
ZES e commercio: nessuna deroga automatica ai piani urbanistici
TAR Puglia sez. III 27 febbraio 2026, n. 263
20/03/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento