Accensione di fuochi artificiali: Le indicazioni del Ministero

 

 

Il Ministero dell’Interno ha diffuso la  circolare 13/7/2017, n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumita’ pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. – Fuochi acquatici – Emissioni sonore

 

La circolare fornisce alcune istruzioni per garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità in occasione dell’utilizzo di fuochi acquatici e la valutazione delle emissioni sonore.

Distanze di sicurezza

Occorre tener presente che è opportuno che i lanci avvengano in direzione opposta al pubblico e la traiettoria di lancio sia perpendicolare alla linea ideale occupata dal pubblico con un’oscillazione massima di 45° (si rimanda alle figure inserite in circolare per maggiore chiarezza).

In caso di lancio in direzione del pubblico sono previste distanze di sicurezza da osservare

  • artifizi acquatici con effetti solo di tipo illuminate senza esplosioni per aperture (tappeto, fontane, ecc.): 30 m + 2 volte la
    gittata dichiarata;
  • artifizi acquatici con aperture di forma sferica o cilindrica con calibro: sino a 50 mm: 50 m + 2 volte la gittata dichiarata;
    superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m + 2 volte la gittata dichiarata;
    superiore a 110 mm e fino a 210 mm: 200 m + 2 volte la gittata dichiarata;
    superiore a 210 mm: 300 m + 2 volte la gittata dichiarata.

Se il fabbricante prescriva in etichetta distanze di sicurezza maggiori rispetto a quanto sopra indicato, dovranno applicarsi quelle previste dal fabbricante che sono piu’ cautelative.


Postazioni di lancio galleggianti

Nel caso di impiego di postazioni di lancio galleggianti, occorre verificare se le stesse, utilizzate in mare o in uno specchio d’acqua
interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed allo sparo di fuochi artificiali. Le citate postazioni galleggianti
devono essere  dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle attrezzature di lancio, come cinte e guide.

Bonifica

Al termine dell’esecuzione e’ imposta al pirotecnico  la bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto o inesploso.


Emissioni sonore

Gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

Il Sindaco può autorizzare eventualmente attività temporanee e manifestazioni che possono superare i valori sonori permessi dai regolamenti comunali.


Siti di sparo

La verifica dell’idoneità dei siti di sparo e’ condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela dell’incolumita’ delle persone e dell’ambiente.

Qualora l’esecuzione di talune manifestazioni, di carattere storico e folcloristico e delle quali si vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano valutazioni di particolare complessità, l’autorità, che rilascia l’autorizzazione ex art. 57 del T.U.L.P.S., potrà preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all’esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo.

 

PER APPROFONDIRE

 

 

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