Agibilità dell’immobile come requisito fondamentale anche per le sedi dell’a.p.s

16 Aprile 2020
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento , con sentenza del 11 novembre 2019 n. 145 si è pronunciato sull’utilizzo da parte di un soggetto di un immobile per l’avvio di un’attività di club privato con somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci. L’ immobile è costituito da un magazzino in parte interrato e realizzato originariamente sulla base di un titolo edilizio rilasciato nel 2005.

La diatriba nasce quando la Scia per apertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria e riservata ai soci del circolo viene respinta per asserita incompatibilità tra la destinazione d’uso urbanistica dei locali (“magazzino”) e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande richiesta.

 

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