Annullamento d’ufficio di autorizzazione commerciale

Il TAR della Campania, con sentenza n. 21438 del 25 ottobre 2010, ha accolto un ricorso presentato contro un annullamento d’ufficio di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica poiché “tale atto – incontrovertibilmente provvedimento di secondo grado, poiché di ritiro di precedenti atti ampliativi efficaci ab origine (cfr. motivazione e dispositivo delle menzionate autorizzazione e concessione)- risulta mai comunicato al ricorrente, circostanza questa neppure contestata dall’Amministrazione resistente e costituente una indubbia violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 Legge n.241/90”.

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