Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica», è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

D’altra parte la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all’art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio.

Il precetto di cui all’art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a «chiunque» apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.

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