Apparecchi da divertimento ed intrattenimento – restituzione deposito cauzionale

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 27 aprile 2012
Modifica del decreto 27 luglio 2011, relativo alla individuazione dei criteri e delle modalita’ di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l’anno 2011 e 2012.

Art. 1

L’art. 3 del decreto 2011/30014/giochi ADI del 27 luglio 2011 e’ cosi’ sostituito: «Art. 3 (Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l’anno 2012). – 1. Per l’anno 2012, il deposito cauzionale di cui all’art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all’importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno e’ determinato in relazione:
a) al numero dei Punti di accesso, rispetto al 70 per cento di quelli gestiti, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all’apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;
all’effettiva ricezione delle comunicazioni previste dal protocollo di comunicazione pubblicato, pari quanto meno alla media mensile del 90 per cento dei PdA aggiornati che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione;
b) all’effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell’85 per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione.
2. La restituzione del deposito cauzionale versato per l’anno 2012, sulla base del criterio individuato al precedente comma 1, lettera a), e’ riconosciuta complessivamente fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate nell’anno 2012; nel dettaglio l’importo da restituire a ciascun concessionario e’ riconosciuto con riferimento ai due criteri di seguito descritti:
a) fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell’anno 2012 come percentuale, comprensiva della percentuale di PdA eventualmente gia’ aggiornati nel corso del 2011, dell’aggiornamento effettivo con tecnologia GPS, entro il 31 dicembre 2012, da parte del concessionario medesimo, del numero di Punti di accesso (PdA) rispetto al 70 per cento dei PdA gestiti alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell’anno 2012, sara’ nulla per PdA aggiornati nel corso dell’anno 2012 = 0 e pari al 100 per cento se il totale dei PdA aggiornati, compresi quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2011, e’ pari almeno al 70 per cento di quelli gestiti da ciascun concessionario alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano gia’ concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, l’importo da restituire sara’ calcolato in relazione alla percentuale delle comunicazioni di installazione di PdA georeferenziati con coordinate geografiche, rispetto al totale delle comunicazioni di installazione trasmesse, e sara’ pari al 100 per cento se la percentuale di comunicazioni e’ pari almeno al 70 per cento;
b) fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell’anno 2012 in ragione della media su base semestrale delle percentuali mensili di PdA aggiornati all’ultimo giorno del mese precedente che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione entro i termini previsti dal protocollo di comunicazione pubblicato. Le comunicazioni sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalita’ prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire e’ calcolata secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove: Qm 1, 2, 3 … 6 = percentuale mensile, per i mesi da luglio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati di georeferenziazione trasmesse nel singolo mese di riferimento tra luglio e dicembre ed il numero di apparecchi aggiornati con tecnologia GPS all’ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello di rilevazione. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell’anno di riferimento, viene riconosciuta in misura corrispondente alla percentuale media su base semestrale delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di georeferenziazione inviate da ciascun concessionario nel secondo semestre 2012, tale che qualora la media mensile su base semestrale delle comunicazioni sia pari a 0 la restituzione sara’ pari a 0 e qualora la predetta media sia pari o superiore al 90 per cento la restituzione sia pari al 100 per cento. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano gia’ concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, ai fini del calcolo della percentuale di attribuzione dell’importo da restituire saranno prese in considerazione le comunicazioni relative ai mesi interi del rapporto concessorio instaurato.
3. La restituzione del deposito cauzionale relativo all’anno 2012, sulla base del criterio individuato al precedente comma 1, lettera b), e’ riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 percento delle somme giocate nell’anno 2012; l’importo da restituire, e’ calcolato utilizzando la media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell’anno di riferimento, purche’ uguale o superiore all’85 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalita’ prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire e’ calcolata secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove: Pm 1, 2, 3 … 12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L’importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all’importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell’anno 2012, purche’ tale media sia ricompresa nell’intervallo tra l’85 per cento ed il 100 per cento. La percentuale restituita e’ pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano gia’ concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, la percentuale di attribuzione dell’importo da restituire sara’ riferita alle comunicazioni relative ai mesi interi del rapporto concessorio instaurato.».

Art. 2

All’art. 2, comma 3, penultimo periodo, del decreto direttoriale 2011/30014/giochi ADI del 27 luglio 2011, le parole «90 per cento» sono rettificate in «100 per cento».

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