Apparecchi per il gioco: distanze dai luoghi sensibili

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna 27/4/2015, n. 407

Il Tar per l’Emilia Romagna, sez. pima, con la sentenza n. 407 depositata il 27 aprile 2015, ha ritenuto illegittimo il regolamento del Comune di Bologna che fissava le distanze tra le sale giochi e luoghi sensibili, poichè la limitazione è stata adottata senza una norma normativa statale o regionale che  stabilisca criteri generali da adottare

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