Apparecchi per il gioco: il sindaco non puo’ limitare gli apparecchi che consentono vincite in denaro

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. III – Sentenza 15 febbraio 2011, n. 952

È illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, utilizzando i poteri di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in considerazione della diffusione degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro (tipologia di cui al comma 6, dell’art. 110 del citato testo unico) e dell’esigenza di limitarne il più possibile l’accesso da parte del pubblico, ha introdotto disposizioni per limitarne l’installazione e l’uso, nel caso in cui non abbia indicato alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale che minacciava la sicurezza pubblica né giustificava in altro modo la necessità di ricorrere ai poteri extra ordinem attribuitigli dal citato art. 54. L’intervento si configura piuttosto come un provvedimento generale di regolazione di un settore commerciale e, pertanto, si collo ca al di fuori del perimetro segnato dal comma 4, dell’art. 54, anche nella sua nuova declinazione. E’, infatti, evidente che la diffusione degli apparecchi da gioco leciti non costituisce di per sé una motivazione sufficiente per intervenire al di fuori dell’ordinaria distribuzione delle competenze. Ciò vale naturalmente anche per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali contenuta nelle ordinanze de quibus che viene ingiustificatamente dettata in deroga al procedimento ordinario previsto dalla legge.

 

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