Apparecchi per il gioco lecito: nuove indicazioni per gli apparecchi in eccedenza

21 Febbraio 2011
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In attesa che venga emanato il nuovo decreto direttoriale previsto dall’art.1, comma 81, della legge n. 220/2010 e che dovrà determinare nuovi parametri numerico­ quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., , i concessionari e i loro incaricati nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, potranno mantenere installati gli apparecchi in eccedenza previo pagamento di una somma pari ad euro 300 mensili per ogni apparecchio.  In merito a questa possibilità di mantenere installati gli apparecchi in eccedenza, l’AAMS ha già diramato la circolare del 31/1/2011 n. 3263, recante “Adempimenti connessi all’emanazione della legge di stabilità 2011 – Integrazione informazioni relative agli esercizi presenti in banca dati AAMS relativi agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., a cura dei concessionari della rete telematica”, nella quale si legge: “Va da sé che, qualora i predetti apparecchi in eccedenza non vengano rimossi entro l’ultimo giorno di ciascun mese, l’ammontare di 300 euro per apparecchio sarà dovuto dal concessionario, in solido con il soggetto dal medesimo incaricato, anche per i mesi successivi di permanenza fino all’emanazione del Decreto Direttoriale previsto dalla lett. g) del medesimo comma 81. I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo che verrà indicato con separata comunicazione nei termini che saranno specificati.”

Con circolare 18 febbraio 2011 – Newslot – Circolare prot. n. 2011/5981/Giochi/ADI del 18 febbraio 2011 – Adempimenti connessi all’emanazione della legge di stabilità 2011- articolo 1, comma 81, lettera d) – l’AAMS fornisce ulteriori indicazioni ai concessionari precisando che “ Detta norma consente di mantenere in esercizio soltanto gli apparecchi che già risultavano in eccedenza e che l’Amministrazione ha verificato in data 18 gennaio 2011. Pertanto non si ritiene che la norma preveda la possibilità di installare altri apparecchi in numero eccedente rispetto a quelli già detenuti oltre il limite consentito alla predetta data. “.