Apparecchi per il gioco: modificate le sanzioni per il divieto di gioco per i minori

20 Luglio 2011
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L’art.24 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2011, n. 155, ai commi 19-22, modifica il divieto di gioco con vincita in denaro per i minori; in particolare:

• comma 19 – abroga i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell’art.110 del TULPS; questi commi prevedevano rispettivamente:
a) il divieto di utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell’art.110 ai minori di anni 18;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni per coloro che gestendo questi apparecchi ne consentivano l’uso ai minori di anni 18;
c) la trasmissione al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio del rapporto per tutte le violazioni sanzionate amministrative dal comma 9 dell’art.110.
• comma 20 – impone il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto; consentire quindi l’utilizzo di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’art.110 costituisce non più violazione del comma 8 dell’art.110 ma dell’art.24, comma 20, del D.L. 98/2011. La nuova disposizione ha un ambito di applicazione più ampio in quanto non punisce solo l’aver consentito ai minori di anni 18 l’uso degli apparecchi di cui all’art.110 comma 6, ma anche la partecipazione a qualsiasi tipo di gioco pubblico con vincita in denaro;
• comma 21 – stabilisce che il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro a minori di anni diciotto deve essere punito:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 6666,67, anziché euro 1.000 come in precedenza previsto);
b) indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni (anziché per un periodo non superiore a 15 giorni come in precedenza previsto);
c) con la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa se nel corso di un triennio sono commesse tre violazioni, anche non continuative; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
• comma 21 – le sanzioni amministrative sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi;
• comma 22 – nell’ipotesi in cui la violazione del divieto, previsto dal comma 20, riguardi l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell’articolo 110 del TULPS, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall’elenco.
• comma 22 – nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
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(1) Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.