Apparecchi per il gioco: quanti apparecchi devono essere installati negli esercizi commerciali?

A questa domanda che assilla le notti degli operatori degli enti locali che, dopo la modifica dell’art.86, comma 3, del TULPS e il mancato aggiornamento del D.Interd. 27 ottobre 2003 non sanno quanti apparecchi di cui all’art.110 possono essere installati in esercizi commerciali, quali le tabaccherie ecc.., risponde la SIAE che, in virtù della convenzione in essere con l’AAMS, con una circolare n. APP/14/CI del 23 agosto 2010, ha fornito chiarimenti di natura normativa e operativa sull’installazione degli apparecchi per il gioco lecito ed in particolare sul contingentamento previsto dai D. Interd. 27 ottobre 2010 e 18 gennaio 2007.
– Il gioco delle freccette manuali- sia praticabile gratuitamente che a pagamento – non rileva ai fini del contingentamento, in quanto non è riconducibile alle categorie degli apparecchi da divertimento ex TULPS, art.110, comma 7, lettera a, c (apparecchi a premi e videogiochi), nonché a quelle ex DPR 640/72, art.14 bis, comma 5 (apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc..);
– Apparecchi (senza vincite in denaro) utilizzabili gratuitamente: gli apparecchi senza vincite in denaro (ex TULPS, art.110, comma 7, lettera a, c, nonché quelle ex DPR 640/72, art.14 bis, comma 5) debbono essere presi ai fini del contingentamento, soltanto se rientrano nell’area impositiva dell’imposta sugli intrattenimenti, vale a die s ela loro utilizzazione prevede il versamento di un corrispettivo e quindi l’applicabilità degli imponibili forrfettari. Gli apparecchi utilizzabili gratuitamente non rilevano pertanto ai fini del contingentamento;
– Biliardo sportivo: questo tipo di biliardo non rileva ai fini del contingentamento, non essendo assoggettabile ad imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, occorrerà accertare ovviamente la presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla circolare 165/E del 7/9/2000, punto 1.1.5 dell’allora Ministero delle Finanze, per attribuire una connotazione sportiva alla loro utilizzazione (cfr. circ. Siae n. 777 del 26/7/2001, istruì. 4626, punto 9);
– Esercizi non espressamente richiamati dai decreti Aams del 27/10/2003 e del 18/1/2007. Per gli esercizi non espressamente richiamati da tali decreti è comunque applicabile il regime del contingentamento con il ricorso al criterio analogico, applicando le disposizioni previste per la fattispecie più assimilabile a quella oggetto dell’accesso. In linea di massima, si rende applicabile, in via analogica, soprattutto la disciplina prevista per i bar. Nel concreto la situazione più ricorrente è rappresentata da esercizi tipo tabaccherie (spesso nello stesso locale vengono svolte più attività: rivendita tabacchi, edicola, cartoleria). Se questi locali gestiscono come ricevitorie, concorsi a pronostici (totocalcio, lotto, superenalotto), si rende necessario applicabile il criteri ex decreto 27/10/2003, art.1, comma 2, lett. H e art. 2, comma 7, previsto per gli esercizi che raccolgono scommesse; altrimenti è applicabile il criterio stabilito per i bar ed esercizi assimilabili, dove si effettua la somministrazione di alimenti e bevande (art.1, comma 2, lette. A e art. 2, comma 1). Peraltro, i criterio di entrambi i casi, dà i medesimi risultati

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