Autorità garante concorrenza: Disciplina dell’attività di phone center

27 Febbraio 2013
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ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1018 – COMUNE DI AREZZO – DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI PHONE CENTER

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 31 gennaio 2013, ha inteso formulare, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990, talune considerazioni in merito alla disciplina dell’attività di phone center prevista dall’art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 marzo 2012. In particolare, l’Autorità intende richiamare l’attenzione sulle disposizioni relative al divieto per le
imprese che svolgono attività di phone center costituite dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, di svolgere contestualmente attività di money transfer.
In via preliminare, si ricorda che l’attività di phone center è soggetta alla disciplina speciale di cui al Decreto Legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale, oltre a stabilire il principio generale secondo cui “[l]a fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che é di preminente interesse generale, è libera”, prevede che siano ammesse limitazioni nei soli casi di “difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione” (art. 3, commi 2 e 3).
Con particolare riferimento al divieto di svolgere attività di money transfer, l’Autorità ha già osservato che “[i]l divieto di svolgimento, nei centri di telefonia in sede fissa, di servizi diversi dalla cessione al pubblico di servizi telefonici e dell’attività commerciale accessoria … rappresenta una ingiustificata limitazione quantitativa e qualitativa dell’offerta in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza e, peraltro, con l’art. 3, lett. c), del d.l. n. 223/2006 che, in una prospettiva di liberalizzazione degli accessi al mercato, esclude l’applicazione di limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare”1.
Detto divieto, pertanto, è suscettibile di restringere l’accesso e l’esercizio dell’attività di money transfer alle imprese che svolgono attività di phone center, senza che ciò sia giustificato da specifiche esigenze di interesse pubblico.
In conclusione, l’Autorità, nel richiamare l’attenzione di codesta Amministrazione sull’esigenza di evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza non strettamente giustificate da motivi imperativi di interesse generale, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame in tal senso delle disposizioni del Regolamento in oggetto..