Campeggi, villaggi turistici – regola tecnica di prevenzione incendi

 

È già entrato in vigore il 13 luglio 2019  il  decreto del Ministero dell’Interno 2 luglio 2019 recante “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/7/20149, n. 162.

Al decreto è allegata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone” che sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il nuovo decreto non comporta adempimenti.

 

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DM Interno 28/2/2014 –  Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone.

 

 

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