Canone mercatale: tariffa frazionata fino a 9 ore

Articolo di G. Debenedetto

Con la risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la tariffa giornaliera relativa al canone di occupazione temporanea delle aree mercatali deve essere frazionata in 24 ore e poi moltiplicata per le ore di effettiva occupazione ma fino a un limite massimo di 9 ore, superato il quale si applica la tariffa intera.

Il MEF risponde così ad un quesito formulato dall’ANCI in merito all’applicazione del canone mercatale, con particolare riferimento alla corretta interpretazione del comma 843 della legge 160/2019, laddove vengono indicati i criteri per l’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.

Nello specifico, si vuole sapere se il criterio riportato nel sopra menzionato comma 843 deve essere inteso nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 oppure nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per un massimo di 9 ore, come sostengono diversi regolamenti applicativi comunali.

 

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