Circolare Friuli Venezia Giulia 4/5/2012 – Chiarimenti interpretativi

21 Maggio 2012
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La Regione Friuli Venezia Giulia con la Circolare n. 19344 del 4 maggio 2012 fornisce dei chiarimenti per i comuni, in merito all’applicabilità, nell’ordinamento regionale, delle disposizioni contenute nei decreti legge n. 1/2012 e n. 5/2012 (convertiti, con modifiche, dalle leggi n. 27/2012 e n. 35/2012).
Riguardo i principi di liberalizzazione contenuti nel decreto legge n. 1/2012 si sottolinea che l’attuazione piena dei principi di liberalizzazione, enunciati nelle disposizioni è subordinata all’adozione dei regolamenti governativi, mentre per la liberalizzazione della stampa quotidiana e periodica essa è specificatamente contenuta nel comma 1 dell’articolo 39 del decreto legge n. 1/2012, il quale modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 170/2001. Per quanto riguarda l’articolo 12, comma 4bis del decreto-legge n. 5/2012 sull’attività di estetista svolta con altra attività commerciale, non si rinvengono elementi ostativi ad applicare, anche nell’ordinamento della regione, quanto sancito dall’articolo 12, comma 4 bis, del decreto legge n. 5/2012, puntualizzando però che: l’esercizio dell’estetista è attivabile con SCIA (ai sensi della legge regionale n. 12/2002) pure in concomitanza di altra attività commerciale, ma tale attività commerciale non può prescindere dal rispetto di tutta la normativa di settore emanata ai fini della specifica disciplina delle attività di vendita o di somministrazione. Sulle modifiche al TULPS contenute nell’articolo 13 del decreto – legge n. 5/2012, la regione, ricorda che la legge regionale n. 29/2005, all’articolo 68, comma 3, lettera h), prescrive la SCIA per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, pertanto tali organismi restano sottoposti alla disciplina regionale di settore,nonostante il decreto-legge n. 5/2012 ha abrogato l’articolo 159 del TULPS sulla somministrazione nei circoli privati.