Circoli: la trasformazione in pubblico esercizio va dimostrata con atti idonei

22 Agosto 2012
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Il TAR per la Lombardia, sez. prima, con ordinanza n.1002 del 12 luglio 2012 ha sospeso un’ordinanza di chiusura di un circolo privato nel quale si accedeva, probabilmente per usufruire del servizio somministrazione ( anche se nel testo dell’ordinanza questo non si rileva), con la mera domanda di iscrizione. Il Tar nel concedere la sospensiva rileva da un lato che “la richiesta di compilazione di una domanda di iscrizione ad un circolo privato non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente ad escludere lo svolgimento di un’attività aperta al pubblico” ma che prima di imporre la chiusura era necessario “un accertamento approfondito sull’attività effettivamente svolta al suo interno, imponendosi all’Amministrazione di verificare la sostanziale trasformazione del circolo privato in un pubblico esercizio o in un locale aperto al pubblico, e ciò con la finalità di eludere gli obblighi amministrativi e fiscali previsti per legge”.
I fatti verbalizzati e posti a base dell’accertamento delle violazioni contestate non sono stati idonei a dimostrare che nel locale in questione fosse svolta un’attività di vero e proprio pubblico esercizio.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2012, proposto da:

La P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena ed Aldo Travi, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.

contro

Comune di Gallarate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del 2 agosto 2011, n. 354, emessa dal dirigente del settore di programmazione territoriale del Comune di Gallarate, con cui è stata disposta la chiusura del circolo privato sito in V.L, n. _

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallarate;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale

Rilevato:

– che la richiesta di compilazione di una domanda di iscrizione ad un circolo privato non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente ad escludere lo svolgimento di un’attività aperta al pubblico, quest’ultima soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 68 del t.u.l.p.s.; – che però, nel caso di specie, l’adozione del provvedimento di chiusura del locale avrebbe dovuto comportare un accertamento approfondito sull’attività effettivamente svolta al suo interno, imponendosi all’Amministrazione di verificare la sostanziale trasformazione del circolo privato in un pubblico esercizio o in un locale aperto al pubblico, e ciò con la finalità di eludere gli obblighi amministrativi e fiscali previsti per legge;

– che impregiudicato l’ulteriore esercizio del potere di vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale, i fatti verbalizzati e posti a base dell’accertamento delle violazioni contestate non appaiono idonei a dimostrare che nel locale in questione fosse svolta un’attività di vero e proprio pubblico esercizio;

– che la società ricorrente ha allegato prova sufficiente del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’impugnato provvedimento;

– che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie la domanda di sospensione cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16.1.2013. . Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.