COME AGIRE – Attività ricettive – Omessa identificazione delle persone alloggiate
NORMA VIOLATA
Art. 109, comma 1, e art. 17, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S
SANZIONI
Sanzione penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206 (è ammessa oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.)
Sanzioni accessorie: nessuna
ATTI DA REDIGERE
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annotazione attività di indagine
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Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Comunicazione di reato
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Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza
AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale
NOTE:
irragionevole l’aver il legislatore, con la novella recata dall’art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della suddetta esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dalla norma censurata”. In sintesi, la Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha confermato che la violazione di questo articolo deve essere sanzionata penalmente dall’art. 17 del T.U.L.P.S.
PER APPROFONDIRE
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