COME AGIRE – Attività ricettive – Omessa identificazione delle persone alloggiate

Quale esercente attività ricettiva (alberghi, strutture ricettive che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti per vacanze, attività di affittacamere ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) dava alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

11 Marzo 2022
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Quale esercente attività ricettiva (alberghi, strutture ricettive che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti per vacanze, attività di affittacamere ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) dava alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

 

NORMA VIOLATA

Art. 109, comma 1, e art. 17, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S


SANZIONI

Sanzione penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 (è ammessa oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.)

Sanzioni accessorie: nessuna

ATTI DA REDIGERE

  • annotazione attività di indagine
  • Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
  • Comunicazione di reato
  • Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza

AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale

NOTE: 

a) L’art. 109 del T.U.L.P.S. che contiene la disciplina della movimentazione dei clienti nelle attività ricettive è stato completamente riscritto dalla legge quadro di riforma del turismo 29 marzo 2001, n. 135 (ora abrogata dal d.lgs. n. 79/2011) e poi nuovamente modificato dal l’art. 40 del DL n. 201/2011 conv. con mod. in l. 214/2011.
La legge n. 135/2001 ha eliminato dall’art. 109 i commi 4 e 5 che prevedevano sanzioni amministrative, riportando le violazioni a questo articolo in ambito penale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2011. La Corte ha ritenuto che “l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall’art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d’impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all’autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell’albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 T.U.L.P.S.” e pertanto “non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente

irragionevole l’aver il legislatore, con la  novella recata dall’art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della suddetta esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dalla norma censurata”. In sintesi, la Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha confermato che la violazione di questo articolo deve essere sanzionata penalmente dall’art. 17 del T.U.L.P.S.

b) L’art. 292 del reg. d’es. del T.U.L.P.S. stabilisce quali titoli sono equipollenti alla carta d’identità.