|_| SCIA
|_| SCIA unica
NORMA VIOLATA
art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010 e art. 22, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 114/98
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493
Pagemento in misura ridotta: € 5.164
Sanzioni accessorie: chiusura immediata dell’esercizio di vendita (limitatamente alla parte ampliata), eventuale sospensione dell’attività (relativamente all’attività svolta nella parte di esercizio non ampliata) per un periodo massimo di 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva
ATTI DA REDIGERE
– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
– Verbale di accertata violazione
– Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
– Ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio (limitatamente alla parte ampliata)
– Eventuale ordinanza di sospensione dell’attività (relativamente all’attività svolta nella parte di esercizio non ampliata)
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) L’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 114/98 è stato modificato dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 8, d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 che ha introdotto nell’elenco degli articoli sanzionati da detto comma anche l’art. 65 del d.lgs. n. 59/2010.
Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 1.1 voce n. 1, prevede per l’apertura, trasferimento di sede ed ampliamento degli esercizi di vicinato nel settore non alimentare due regimi amministrativi: la SCIA e la SCIA unica, quest’ultima solo per esercizi con superficie totale lorda superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011, in quanto in questo caso è prevista in aggiunta anche la SCIA per prevenzione incendi.
Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 1.2 voce n. 4, prevede invece per l’apertura, trasferimento di sede ed ampliamento degli esercizi di vicinato nel settore alimentare un solo regime amministrativo: la SCIA unica in quanto, in questo caso, è richiesta in aggiunta la SCIA sanitaria e per esercizi con superficie totale lorda superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011 oltre alla SCIA sanitaria è prevista anche la SCIA per prevenzione incendi.
b) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
c) In un esercizio di vicinato la superficie di vendita non deve superare i 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
d) Se con l’ampliamento sono stati superati i limiti di superficie previsti per gli esercizi di vicinato, contestare violazione dell’art. 8 ovvero 9 del d.lgs. n. 114/98 qualora trattasi di superficie di media struttura ovvero di grande struttura di vendita.
e) Il commerciante non ha alcun obbligo di esporre o esibire agli organi di vigilanza la SCIA presentata per l’ampliamento.
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