|_| di essere in possesso dei requisiti morali
|_| di essere in possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare)
|_| di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti eilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazione d’uso
|_| il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio
NORMA VIOLATA
art. 7, comma 2, e art. 22, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 114/98
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493
Pagemento in misura ridotta: € 5.164
Sanzioni accessorie: divieto di prosecuzione dell’attività (vedi nota a))
ATTI DA REDIGERE
– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
– Verbale di accertata violazione
– Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) Il responsabile del procedimento emana un divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
b) Se il commerciante non ha dichiarato il requisito perché non ne è in possesso applicare anche le sanzioni per il requisito mancante.
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