COME AGIRE – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Esercitava un mestiere girovago senza la licenza della autorità (o senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge)

NORMA VIOLATA

art. 669 del codice penale

 

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da € 10 a € 258

Pagemento in misura ridotta: € 20

 

ATTI DA REDIGERE

– verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)

– Verbale di accertata violazione

– Comunicazione all’ufficio comunale competente


AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE:
Comune


DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
Comune

NOTE:

a) Norma depenalizzata dagli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689.
b) L’art. 669 c.p. è da coordinare con l’art. 121 del T.U.L.P.S. che è stato abrogato relativamente ai commi 1° e 2°; pertanto l’unico mestiere girovago ancora soggetto ad autorizzazione è quello dello spettacolo viaggiante o “artisti di strada”.

 

 

 

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