COME AGIRE – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Esercitava un mestiere girovago senza la licenza della autorità (o senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge)
NORMA VIOLATA
art. 669 del codice penale
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 10 a € 258
Pagemento in misura ridotta: € 20
ATTI DA REDIGERE
– verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
– Verbale di accertata violazione
– Comunicazione all’ufficio comunale competente
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) Norma depenalizzata dagli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689.
b) L’art. 669 c.p. è da coordinare con l’art. 121 del T.U.L.P.S. che è stato abrogato relativamente ai commi 1° e 2°; pertanto l’unico mestiere girovago ancora soggetto ad autorizzazione è quello dello spettacolo viaggiante o “artisti di strada”.
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