COME AGIRE – Somministrazione e vendita di alcolici dalle ore 3 alle ore 6 in esercizi pubblici/attività di spettacolo

Quale titolare/gestore di esercizio pubblico non interrompeva la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 3 alle ore 6

20 Ottobre 2022
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Quale titolare/gestore di esercizio pubblico munito della licenza di cui all’art. 86/1 e 2 c. del T.U.L.P.S. (compreso gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti), non interrompeva la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 3 alle ore 6 e precisamente effettuava vendita e/o somministrazione alle ore ___________

NORMA VIOLATA

Art. 6, commi 2 e 3, del d.l. n. 117/2007 conv. con mod. in l. n. 160/2007

 

SANZIONI

sanzione pecuniaria: da € 5.000 a € 20.000
pagamento in misura ridotta: € 6.666,67

SANZIONE ACCESSORIA:
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni

ATTI DA REDIGERE

  • verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
  • verbale di accertata violazione
  • rapporto autorità amministrativa competente

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE

Prefetto

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi

NOTE

a) Per bevanda alcolica, per il disposto dell’art. 1, comma 2, della l. n. 125/2001, si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
b) Il comma 2 dell’art. 6 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 è stato modificato dall’art. 54 della l. n. 120/2010.
c) La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche devono cessare alle ore 3 e non possono essere riprese nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
d) Il Ministero dell’interno, con circolare n. 557/PAS.56B13500.B (18) del 23.4.2008 ha chiarito che la materia disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 117/2007 rientra nel campo della sicurezza pubblica che è di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, e che pertanto è da escludere la competenza del Sindaco poiché la materia in argomento rientra nell’ambito della sicurezza pubblica e quindi del prefetto (vedi anche lettera circolare del 12 febbraio 2008).
e) I divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

 

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