COME AGIRE – vendita prodotti artigianali su aree private – senza SCIA/autorizzazione
IL CASO
Quale artigiano effettuava la vendita di prodotti di sua produzione in locali diversi o comunque non adiacenti ai locali di produzione
|_| aventi superficie di vendita entro i limiti previsti per gli esercizi di vicinato senza aver presentato allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio la preventiva SCIA/ SCIA unica
|_| aventi superficie di vendita entro i limiti previsti per le medie strutture di vendita (ovvero per le grandi strutture) senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più SCIA
NORMA VIOLATA
Art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010 ovvero art. 8 o 9, e art. 22, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 114/98
SANZIONE PECUNIARIA: da € 2.582 a € 15.493 pagamento in misura ridotta € 5.164
SANZIONI ACCESSORIE: chiusura immediata dell’esercizio di vendita
ATTI DA REDIGERE
verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
verbale di accertata violazione
comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE
a) Per il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 114/98 le norme del decreto non si applicano agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 443/85, solamente quando la vendita di beni di propria produzione ovvero la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio avviene nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.
b) L’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 114/98 sanziona la violazione dell’art. 5 del decreto, ma il d.lgs. n. 59/2010 ha abrogato i commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 del d.lgs. n. 114/98 che prevedevano i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività commerciale; i requisiti sono oggi previsti dall’art. 71 del citato d.lgs. n. 59/2010.
Sorgono pertanto dubbi sulla sanzione da applicare per un’attività commerciale attivata senza il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 71 e non più dall’art. 5 del d.lgs. n. 114/98. La l. n. 689/81 infatti dispone: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (divieto di analogia)” e pertanto l’art. 71 sembra doversi ritenere una norma in bianco priva di sanzione. Si ritiene invece che possa ancora trovare applicazione il comma 6 dell’art. 22 del d.lgs. n. 114/98 che dispone la chiusura immediata dell’esercizio di vendita in caso di svolgimento abusivo dell’attività: in tale disposizione, infatti, non si fa alcun riferimento ad articoli violati ma solo ad attività “abusiva” e tale può ritenersi
un’attività esercitata in carenza di requisiti morali e professionali prescritti.
c) Alla vendita dei prodotti artigianali fuori dai locali di produzione si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 114/98.
d) Qualora l’artigiano somministri i prodotti alimentari di sua produzione nei locali del laboratorio all’uopo attrezzati si applicano le disposizioni della legge n. 287/91.
e) All’artigiano panificatore, e quindi titolare di un impianto per la panificazione, è consentita, per il disposto dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 223/2006 conv. con mod. in l. n. 248/2006, l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Questa facoltà di effettuare il consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è consentita a tutti gli artigiani alimentaristi (pizza al taglio, gelaterie, ecc.) solo in alcune regioni (Toscana, Liguria, ecc.) per espressa disposizione regionale.
f) Qualora l’artigiano nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti pone in vendita prodotti non di propria produzione, ovvero non accessori all’esecuzione dell’opera, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 114/98 e del d.lgs. n. 59/2010.
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