Commercio e somministrazione effettuati a bordo di imbarcazioni

di Daniela Tedoldi

9 Maggio 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Il presupposto normativo per l’effettuazione delle attività di commercio e/o somministrazione effettuate su imbarcazioni risiede nel Dlgs n. 160 del 22 novembre 2020 che modificando il Dlgs n. 171/2005-Codice della Navigazione ha rivisto la categorizzazione delle unità da diporto prevedendo all’articolo 2 comma 1 lettera c-quater che le stesse sono utilizzate a fini commerciali quando:

“c-quater) sono utilizzate, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio “.

L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

E’ dunque possibile e legittimo effettuare somministrazione e vendita su imbarcazioni, fermo restando l’assoggettamento al Reg. UE 852/2004 e quindi alla Notifica Igienico Sanitaria . Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del codice della Navigazione.

Presupposto per l’esercizio di tali attività di somministrazione e commercio è ovviamente la licenza di navigazione , necessaria per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali . Fermo restando l’obbligo di Notifica Sanitaria , l’articolo 57 bis del dlgs n. 171/2005 modificato, prevede che le regioni disciplinino la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione deve essere disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. Allo stesso modo deve essere disciplinato l’utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico. Spetta al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera vigilare sul rispetto dei provvedimenti regionali irrogando le sanzioni previste dal Codice della Navigazione .

Il Codice della Navigazione prevede un rigoroso sistema sanzionatorio in materia di utilizzo difforme e attività esercitate abusivamente, in quanto chiunque eserciti le attività previste dall’articolo 2, comma 1 del codice , quindi anche il commercio o la somministrazione, senza l’osservanza delle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo , ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso in riferimento agli articoli d 396 a 418 del Codice della Navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro. E’ bene ricordare che le unità da diporto di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) del Codice della Navigazione, cioè le unità da diporto oggetto di contratti di locazione e di noleggio, possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.

Dal punto di vista procedurale per l’accertamento e contestazione della violazioni cui consegue una sanzione pecuniaria, il codice prevede che si applichino le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 57 ter , che rispettivamente cosi stabiliscono :

comma 2. “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione “.

Comma 3. “La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti “.

La riduzione prevista dal comma 3 non si applica alle violazioni del Codice per cui è previsto il sequestro dell’unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, ed altrettanto quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.