L’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (“Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche”) ha natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica. In primo luogo va rimarcata la specialità della disciplina sul commercio, che detta una previsione particolare rispetto all’istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Ciò comporta che l’art. 8 del d.lgs. n. 114 del 1998, che ha demandato ai comuni la facoltà di stabilire, ai fini dell’assenso all’apertura delle medie strutture di vendita, un termine comunque non superiore a novanta giorni per la maturazione del silenzio accoglimento, in caso mancata adozione di una specifica disciplina comunale non renda efficace il termine ordinario di sessanta giorni di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, trovando la materia disciplina esclusiva nella previsione speciale suddetta con conseguente preclusione a configurare la formazione del silenzio significativo in un termine inferiore a quello, ivi stabilito, di giorni 90 (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 11.12.2006, n. 2889). Non v’è dubbio che il legislatore abbia inteso, con l’art. 8 in esame, introdurre una norma di semplificazione proce dimentale al fine di liberalizzare, per quanto possibile, il settore del commercio, originariamente disciplinato da una legislazione incentrata su rigidi strumenti pianificatori. Va altresì considerato, che, sul piano letterale, non vi sono argomenti decisivi per ritenere che, in caso di inerzia delle regioni e dei comuni nell’adozione dei dovuti atti di indirizzo programmatico, resti inoperante l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 114 del 1998. La norma infatti prevede solo un regolamento del comune, di carattere procedimentale, sul presupposto che il comune possa fissare anche un termine per provvedere minore di novanta giorni, ma in caso di assenza di tale regolamento deve semplicemente ritenersi applicabile il termine generale previsto dalla legge statale di novanta giorni (e non il termine di cui alla legge n. 241 del 1990 ).
Commercio – Istanza di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita – Procedimento –Mancata adozione di una specifica disciplina comunale – Istituto del silenzio assenso ex art. 8, comma 4, d.lgs. 114/1998 – Applicabilità – Va affermata
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