La risoluzione risponde al quesito se un’autorizzazione amministrativa di tipo a (posteggio in area mercatale per un giorno a settimana) sia abilitante anche per il commercio itinerante nei giorni in cui non si effettua il mercato.
Per il Ministero, salvo diversa disciplina regionale vigente, ai sensi della disciplina nazionale, il titolare di un’autorizzazione amministrativa di tipo A (ovvero esercitabile su un posteggio dato in concessione) nei giorni in cui non si effettua il mercato, può svolgere attività di commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale al quale appartiene il comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Chi scrive ritiene che, in questa interpretazione, il Mise non tenga in considerazione quanto disposto dall’art. 3 del D.L. n.138/ 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che al comma 8 recita: “Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo” e al comma 9: “Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende: (..) c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area; (..) “.
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