Consiglio di Stato: l’esame delle domande per l’apertura di grandi strutture di vendita sono effettuate dai Comuni con cadenza semestrale

L’art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 1998 prevede che il rilascio di autorizzazione da parte del Comune per l’apertura di grandi strutture di vendita è subordinato al parere favorevole della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9, comma 3, del citato decreto; inoltre, l’art. 20 (comma 1) impone che l’esame e l’istruttoria di tali domande vengano effettuate dai Comuni interessati con cadenza semestrale. Il medesimo articolo 20 (al comma 3) prevede altresì che, contestualmente all’indizione della Conferenza dei servizi, il Comune trasmetta alla Provincia ed alla Giunta Regionale, Settore Commercio, tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una dichiarazione del Sindaco. Questa deve attestare il recepimento delle disposizioni di cui alla L.R. Abruzzo n. 62 del 1999, applicabile al caso di specie, oltre il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali in base alla normativa vigente, nonché ai parametri di insediabilità e alla dichiarazione che il Comune, nella fase istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:
a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell’area e della destinazione d’uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornate in base alla presente legge;
b) la destinazione di parcheggi di pertinenza secondo i parametri di cui all’art. 7 della presente legge;
c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che denunciano stati di congestione e strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.

>> Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007, n. 5908

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