Decreto PNRR 2026: governance prorogata, semplificazioni e identità digitale

Dal monitoraggio mensile su ReGiS alla CIE illimitata per gli over 70, il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 ridisegna la macchina amministrativa dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

20 Febbraio 2026
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Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 denominato “decreto PNRR” e bollinato il 19 febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Introduce misure urgenti per accelerare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Adottato ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione, il provvedimento è promosso dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per gli affari europei, PNRR e coesione, di concerto con i Ministri di PA, MEF, Interno, MIT, Giustizia, Salute e altri dicasteri.

L’architettura del decreto si articola in un Titolo I dedicato all’attuazione del PNRR, con un Capo I sulla governance e un Capo II sull’accelerazione degli investimenti, suddiviso a sua volta in sezioni dedicate a digitalizzazione (Missione 1), giustizia e istruzione.

Sono molteplici gli obiettivi: garantire la tempestiva attuazione del PNRR, semplificare e accelerare procedure e spesa, rafforzare la capacità amministrativa degli Enti, con un occhio di riguardo agli interventi per il Mezzogiorno e alla coesione territoriale.

Sul fronte della governance, l’articolo 2 dispone la proroga degli incarichi dirigenziali PNRR fino al 31 dicembre 2026 e delle strutture di missione fino al 31 dicembre 2029, con una dotazione finanziaria di 24,6 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. È previsto inoltre un concorso per l’assunzione di 26 unità a tempo indeterminato presso la Presidenza del Consiglio a partire dal 2027.

Indice

ReGiS mensile, conferenza servizi più rapida e interoperabilità digitale


Il cuore operativo del decreto risiede in una serie di obblighi e semplificazioni che investono direttamente le strutture amministrative:

Monitoraggio ReGiS obbligatorio entro il 10 del mese. L’articolo 1 introduce l’obbligo per i soggetti attuatori di aggiornare i cronoprogrammi sulla piattaforma ReGiS (gestita dal MEF-RGS) entro il decimo giorno di ogni mese. La mancata attestazione della capacità di conseguimento degli obiettivi e la mancata segnalazione delle criticità potranno attivare i meccanismi di potere sostitutivo;

Conferenza di servizi accelerata. L’articolo 5 interviene sulla legge n. 241/1990 riducendo i termini: 30 giorni per le conferenze ordinarie e 60 giorni per i procedimenti che coinvolgono tutele speciali. I dissensi dovranno essere motivati e proporzionati. Il silenzio-assenso non si forma in presenza di istanze incomplete — chiarimento atteso da tempo dagli operatori;

Identità digitali trasparenti via ANPR. L’articolo 11 introduce nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) un nuovo articolo 3-ter, che riconosce al cittadino il diritto di verificare su ANPR le proprie identità digitali, deleghe e domicili digitali. I gestori dovranno allineare i dati entro il 30 aprile 2026, sotto la vigilanza di AgID con potere sanzionatorio in caso di inadempienza. Lo stesso articolo istituisce ANGEMAR, la nuova anagrafe digitale della gente di mare, con uno stanziamento di 4,8 milioni di euro per il 2026;

Semplificazioni per protezione civile. L’articolo 4 riduce drasticamente i termini per gli assensi in materia di protezione civile: da 30 a 10 giorni e da 90 a 30 giorni. I provvedimenti PNRR necessari dovranno essere adottati entro 30 giorni dalla conversione del decreto; in caso di ritardo è prevista la responsabilità disciplinare;

Giustizia tributaria. L’articolo 16 eleva la soglia per il reclamo/mediazione da 5mila a 10mila euro, con applicazione ai ricorsi notificati a partire dal 2 maggio 2026.

Cosa devono fare le PA


Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a un aggiornamento rapido delle proprie procedure su più fronti:

– Aggiornare mensilmente i dati PNRR sulla piattaforma ReGiS entro il 10 di ogni mese, documentando criticità e capacità di conseguimento degli obiettivi;
– Adeguare i provvedimenti PNRR entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto;
– Acquisire automaticamente l’ISEE tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), senza richiedere documentazione al cittadino (art. 6);
– Predisporre i sistemi ANPR per consentire ai cittadini di visualizzare e verificare le proprie identità digitali e deleghe;
– Applicare le nuove regole su conferenza di servizi e silenzio-assenso, con attenzione alla motivazione dei dissensi;
– Gestire la tessera elettorale digitale tramite ANPR, in attesa dei decreti attuativi del Ministro dell’Interno (previsti entro 12 mesi).

Inoltre, nei Comuni con meno di 3mila abitanti, l’articolo 3 esclude la spesa per il segretario comunale dai limiti di spesa del personale, con un incremento autorizzato di 250mila euro per il 2026. Sempre l’articolo 3 prevede il potenziamento della struttura per l’innovazione digitale della PCM con 130 funzionari aggiuntivi.

Molte misure — dalla tessera elettorale digitale al sistema di notifica semplificata per data breach delle microimprese (art. 12, per imprese con meno di 5 dipendenti) — rinviano a decreti attuativi successivi. L’attuazione non è quindi immediata in tutti i casi.

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