Decreto sulle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche e classificazione alberghiera

9 Marzo 2009
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Con il Dpcm del 21 ottobre 2008, pubblicato sulla GU n. 34 dell’11 febbraio 2009, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio ha definito gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni degli alberghi. La norma ha lo scopo di armonizzare la classificazione alberghiera nelle diverse regioni italiane.
Le Regioni e le Province autonome potranno in seguito prevedere livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi nazionali, adattando i servizi alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
I nuovi standard si applicano agli alberghi di nuova apertura o alla ristrutturazione di quelli esistenti. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell’Edilizia.
Gli standard minimi non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati già presentati agli uffici competenti i relativi progetti. Per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici di interesse storico e/o monumentale non è obbligatoria l’adesione ai nuovi standard qualora i requisiti strutturali e dimensionali siano in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali. Per questi edifici si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
Entro sei mesi dalla pubblicazione del Dpcm, le Regioni e le Province autonome devono emanare i provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione.
Le Regioni potranno eventualmente disporre, d’intesa con il Governo, differenti modalità di disciplina per specifiche strutture.
Al fine di accrescere la competitività promo-commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, il Dpcm introduce un sistema di rating su base volontaria, associabile alle stelle, per la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti.
I parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico e le modalità per l’attuazione del sistema di rating saranno definiti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, d’intesa con le Regioni e le Province autonome e in raccordo con le associazioni dei consumatori e di categoria.

>> Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo, 21/10/2008, Definizione delle  tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera