Deliberazione 8/2/2010 n. 119 – Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010

La Regione Emilia Romagna con la deliberazione n. 119/2010 ha approvato “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario. Legge regionale comunitaria per il 2010”.
Si tratta della prima legge comunitaria della Regione Emilia-Romagna, predisposta in attuazione del procedimento disciplinato dalla legge regionale 16/2008, che regola la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario.
La deliberazione disciplina le modificazioni che la regione ha ritenuto necessario apportare al proprio ordinamento per adeguarlo alla Direttiva servizi che riguardano:
Strutture ricettive turistiche: si estende la DIA differita, già prevista per le strutture extra alberghiere, alle strutture alberghiere – per le quali in passato era prevista l’autorizzazione provvedendo al contempo ad adeguare le relative disposizioni procedimentali e sanzionatorie.
Professioni turistiche: è eliminata la figura di “animatore turistico” e l’ambito di validità dell’abilitazione all’esercizio della professione di “guida turistica” è esteso all’intero territorio regionale, in coerenza con la “Direttiva servizi”, ed in attuazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 271 del 2009. Per quanto riguarda la professione di “maestro di sci”, si chiarisce che spetta allo Stato disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali “formali”, mentre spetta alla Regione autorizzare l’esercizio in forma stabile della professione da parte di un cittadino proveniente da un altro Stato membro; in tal modo si fornisce una soluzione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 relativa a tale materia.
Per l’esercizio della professione di maestro di sci nella Regione Emilia-Romagna, si prevede che il requisito dell’appartenenza ad un Paese membro della Ue sia equivalente alla cittadinanza italiana; in entrambi i casi, il soggetto in possesso di idoneo titolo professionale, che voglia esercitare la professione in Emilia-Romagna deve richiedere l’iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci, tramite la presentazione della DIA immediata.
Analogamente, per le guide alpine è prevista l’iscrizione, a seguito di DIA immediata, al relativo albo regionale.
Per l’apertura delle scuole di sci e di snowboard si introduce una DIA immediata in luogo della vigente autorizzazione. Il procedimento di riconoscimento delle scuole di alpinismo, infine, è semplificato eliminando il previsto parere del Collegio regionale delle guide alpine.
Agenzie di viaggi e turismo: si conserva il regime autorizzatorio per evidenti ragioni di tutela del consumatore, ma si introduce la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione. Per l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo si conserva la DIA differita prevedendo, in coerenza con la normativa statale, che le attività possano iniziare trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima
Commercio: si introduce la DIA immediata per l’attività svolta negli esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita (vendita al dettaglio negli spacci interni; vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; vendita presso il domicilio del consumatore, ecc.)
Sanità: si è conservata l’autorizzazione all’apertura di stabilimenti termali, per evidenti ragioni di tutela della salute, ma è stata introdotta la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione. Rispetto allo svolgimento di attività funebre e di trasporto funebre, si ritiene invece di sostituire l’autorizzazione con la DIA immediata. La stessa scelta è operata per lo svolgimento di attività economiche riguardanti il commercio, l’allevamento, l’addestramento e la custodia degli animali da compagnia
Sportello unico per le attività produttive (Suap): l’art. 2 definisce lo SUAP come unico punto di accesso per tutti i soggetti che avviano ed esercitano un’attività produttiva, rinviando ad un regolamento della Giunta il compito di adeguare le relative procedure amministrative. L’art. 3 invece, disciplina lo Sportello Unico telematico e la Rete regionale dei SUAP, quale organizzazione dedicata della rete degli sportelli unici attività produttive per il collegamento telematico degli sportelli unici istituiti nella Regione, nonché per la trasmissione in via telematica di documenti tra i SUAP e gli altri enti che intervengono nei procedimenti; la rete è coordinata dalla Regione Emilia-Romagna mediante un apposito “Tavolo di coordinamento”.

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