D’alttro canto, la nozione di acquirente finale di merce contraffatta, che consente di escludere la punibilità ex art. 648 cod. pen., va intesa nel senso che può essere considerato tale, solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto.
Corte di Cassazione, sez. Penale 30/3/2016, n. 12870
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